L’articolo di Orizzonte Scuola sul nuovo Quaderno n. 2 del MIM spiega che, dopo il correttivo al Codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono operare in autonomia per servizi e forniture fino a 139.999,99 euro IVA esclusa. Questo vale anche per gli affidamenti relativi ai servizi di bar scolastico e ai distributori automatici.
Per gli affidamenti di servizi legati a questi ambiti, le scuole possono quindi gestire in autonomia le procedure fino a tale importo, senza necessità di rivolgersi a centrali di committenza o ad altre amministrazioni qualificate. Si tratta della soglia entro la quale gli istituti, come stazioni appaltanti, mantengono piena capacità gestionale.
Oltre i 140.000 euro, la gestione autonoma è invece ammessa solo a condizione che l’istituto possieda la qualificazione SF2* e che sia presente una figura con almeno tre anni di esperienza nella gestione di piani economico-finanziari e dei rischi. In mancanza di questi requisiti, l’istituto è obbligato ad affidarsi a una centrale di committenza o a una stazione appaltante già qualificata.
La presenza obbligatoria di un esperto con esperienza triennale in piani economico-finanziari garantisce inoltre la capacità di analizzare la sostenibilità economica delle proposte presentate dagli operatori e di valutare correttamente i rischi legati all’affidamento del servizio.
In sintesi, sotto soglia le scuole operano liberamente; sopra soglia possono farlo solo se adeguatamente qualificate. La mancanza della qualificazione SF2 o dell’esperto richiesto comporta l’impossibilità di procedere autonomamente agli affidamenti e l’obbligo di avvalersi di strutture qualificate esterne.
