COVID-19. Benefici fiscali per le aziende che donano beni

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COVID-19. Benefici fiscali per le aziende che donano beni

Nell’ambito delle agevolazioni previste dalla cosiddetta legge antisprechi – la 166/2016 – le aziende che hanno effettuato o effettuano donazioni di beni invenduti o prossimi alla scadenza possono beneficiare di agevolazioni. È però necessario che esse non abbiano già chiesto o stiano usufruendo di quelle introdotte dal decreto Cura Italia o dal Codice del Terzo settore, poiché i benefici non sono cumulabili.
Le agevolazioni sono riservate esclusivamente alle imprese, non ad enti o persone fisiche, che doneranno solo beni invenduti, ritirati dagli scaffali o dalle vetrine per decisione aziendale e generi alimentari prossimi alla scadenza o che hanno superato il termine minimo di conservazione.
Le cessioni di beni sotto forma di donazione restano deducibili e non scontano imposta, poiché viene riconosciuta la detrazione dell’imposta assolta a monte.

La merce potrà essere ceduta ad enti pubblici o no profit, compresi quelli del Terzo settore iscritti al Registro Unico, alle cooperative e alle imprese sociali costituite in società che si occupano di persone in difficoltà economiche.

Una lunga lista di beni. In un primo momento, i beni compresi nell’agevolazione erano alimenti, prodotti per la cura della casa e della persona, farmaci, prodotti di cancelleria, libri, integratori alimentari.
A questi sono stati aggiunti prodotti tessili, abbigliamento, mobili e complementi di arredo, giocattoli, materiali per l’edilizia, elettrodomestici a uso civile e industriale, pc, televisori, tablet, e-reader e altri dispositivi elettronici.

Il beneficio previsto per le donazioni può costituire un aiuto per tutte quelle aziende che, obbligate alla chiusura, si sono ritrovate con magazzini carichi di merce, per i quali l’imminente scadenza preclude la vendita.

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