IVA al 10% per l’OCS. Un traguardo di Assogepi/CNA

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IVA al 10% per l’OCS. Un traguardo di Assogepi/CNA

12-12-2016Francesco Manfredi, presidente di Assogepi/CNA di Modena, l’Associazione degli Artigiani e delle Piccole Imprese, nonché titolare della MDA Service di Castelfranco Emilia (MO), attraverso un comunicato ha inteso precisare il ruolo svolto dall’associazione che rappresenta nell’iter che ha condotto a stabilire l’aliquota IVA del 10% anche per le vendite di cialde e capsule per l’O.C.S.

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Ne riportiamo il testo integrale.[/textmarker]

Assogepi/Cna Modena hanno dato il via ad un chiarimento storico per il settore del Vending, la definizione, certificata dall’Agenzia delle Entrate, di chi può applicare l’iva al 10% sulle cialde di caffè.

Un chiarimento arrivato dopo un percorso avviato nel 2014 da Assogepi, raggruppamento costituito dai piccoli operatori del vending aderenti alla CNA di Modena, che nel giugno 2016, avvalendosi dei propri consulenti tramite l’ufficio politiche fiscali di CNA nazionale ha sottoposto all’Agenzia delle Entrate una consulenza giuridica a proposito dell’applicazione corretta dell’aliquota iva. Tutto questo è avvenuto il 01 giugno 2016, cliccando sul link seguente potete prenderne visione (interpello) .

La risposta è arrivata in modo chiaro e univoco a settembre, quando l’Agenzia ha risposto confermando l’interpretazione di Assogepi Cna secondo la quale le cialde sono assoggettate all’iva del 10% qualora queste siano vendute all’utente dalla stessa ditta che fornisce in comodato o a noleggio la macchina per il caffè.

I distributori funzionanti a capsule/cialde sono dunque equiparati ai distributori automatici che somministrano bevande, nonostante le particolari modalità di funzionamento che richiedono il preventivo acquisto della capsula/cialda e il successivo inserimento della stessa nel distributore per l’erogazione della bevanda. Per questo motivo è stato chiarito già da tempo che l’aliquota Iva del 10% prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici (n.121, Tab. A, parte III DPR 633/72), può essere applicata anche all’acquisto della capsula/cialda solo nel caso in cui l’acquirente sia l’effettivo utilizzatore della capsula/cialda stessa.

La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate alla consulenza giuridica presentata chiarisce ancora meglio l’ambito di applicazione dell’aliquota ridotta.

  1. Acquisto di capsule/cialde con applicazione dell’aliquota Iva del 10%

L’acquisto di capsule/cialde da utilizzare in distributori automatici che trasformano la capsula/cialda in bevanda è soggetto all’aliquota Iva del 10% se:

– chi acquista le capsule/cialde è l’utilizzatore finale delle stesse (cioè colui che trasforma le capsule/cialde in bevanda), indipendentemente dal fatto che si tratti di soggetto privato o soggetto passivo Iva;

– l’acquisto delle capsule/cialde è fatto da parte di soggetti che le utilizzano in distributori a capsule/cialde loro concessi a noleggio o in comodato gratuito da parte della stessa società-fornitrice delle capsule/cialde.

Per legittimare l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta è quindi opportuno che venga sottoscritto un contratto/accordo in cui risulta il noleggio o il comodato gratuito del distributore e la fornitura di capsule/cialde.

 

  1. Acquisto di capsule/cialde con applicazione dell’aliquota Iva ordinaria

Si applica invece l’aliquota Iva ordinaria:

– nel caso di acquisto di capsule/cialde “compatibili” con il distributore automatico ma fornite da un soggetto diverso da quello che ha fornito a noleggio o in comodato il distributore stesso;

– nel caso di acquisto di capsule/cialde da parte di soggetti diversi dall’utilizzatore finale (che è il soggetto che trasforma la capsula/cialda in bevanda).

  1. Acquisto delle capsule/cialde da parte del datore di lavoro che si fa rimborsare la spesa dai dipendenti

Si applica l’aliquota Iva agevolata del 10% anche nel caso in cui il soggetto che acquista le capsule/cialde le cede a soggetti terzi facendosi rimborsare il solo valore di costo della cialda/capsula, senza alcun margine di profitto.

Si applica quindi l’aliquota Iva del 10% anche all’acquisto delle capsule/cialde da parte di un datore di lavoro che poi le cede ai dipendenti previo rimborso del costo delle stesse, affinché i dipendenti possano usufruire del distributore automatico.

Questa sentenza getta luce in un ambito applicativo poco chiaro, che penalizzava le piccole imprese di distribuzione e che consentiva comportamenti commercialmente scorretti da parte di alcuni venditori di cialde.

Qua il link per consultare la consulenza giuridica.

IVA
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