Home Norme e Leggi L’AO San Giovanni Addolorata vince contro Progresso Vending al Consiglio di Stato

L’AO San Giovanni Addolorata vince contro Progresso Vending al Consiglio di Stato

Si chiude con esito favorevole per l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata il contenzioso amministrativo con Progresso Vending srl, concessionaria del servizio di distribuzione automatica all’interno della struttura romana. Con la sentenza n. 981/2026, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello della società, confermando quanto già stabilito in primo grado dal TAR Lazio.

La vicenda nasce dalla richiesta di Progresso Vending di applicare al contratto un piano di riequilibrio economico, motivato da un calo di fatturato dovuto – secondo la società – a circostanze straordinarie e imprevedibili. L’istanza richiamava l’art. 9 del d.lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), sostenendo l’esistenza di un obbligo dell’amministrazione di avviare un procedimento di rinegoziazione. Di fronte al mancato accoglimento della richiesta, la società aveva presentato ricorso per “silenzio-inadempimento, ritenendo che l’Ospedale non avesse formalmente risposto e che fosse quindi tenuto ad avviare e concludere un procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/1990.

I giudici amministrativi hanno però ricostruito diversamente la vicenda. In primo luogo, è stato accertato che l’Azienda Ospedaliera aveva già fornito un riscontro negativo alla proposta di riequilibrio, escludendo così il presupposto della totale inerzia necessario per configurare l’azione contro il silenzio. In secondo luogo, è stato evidenziato che la richiesta si inseriva nel contesto di una controversia civile già pendente dal 2021 dinanzi al Tribunale di Roma, relativa al medesimo rapporto contrattuale.
Il Consiglio di Stato ha inoltre chiarito che l’art. 9 del d.lgs. 36/2023 non può trovare applicazione retroattiva rispetto a contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della norma, escludendo quindi un obbligo automatico di rinegoziazione.

Con la decisione definitiva, l’appello di Progresso Vending è stato respinto e la società condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio in favore dell’Azienda Ospedaliera. La sentenza ribadisce un principio rilevante per il settore: la semplice richiesta di riequilibrio economico nell’ambito di un rapporto concessorio non comporta automaticamente l’obbligo per la pubblica amministrazione di avviare un procedimento amministrativo, soprattutto in presenza di trattative e contenziosi già in sede civile.

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