Home Norme e Leggi Smart working: scattate le sanzioni per i datori di lavoro inadempienti

Smart working: scattate le sanzioni per i datori di lavoro inadempienti

L’obbligo era già scritto nella legge, ma fino a qualche giorno fa restava privo di conseguenze concrete. Dal 7 aprile 2026 non è più così: con l’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dalla legge n. 34/2026 sulle piccole e medie imprese – approvata l’11 marzo scorso – le violazioni in materia di sicurezza per i lavoratori in smart working diventano pienamente sanzionabili. Chi non adempie rischia l’arresto da due a quattro mesi oppure una sanzione economica fino a 7.403,96 euro.

Nel concreto, i datori di lavoro sono tenuti a consegnare almeno una volta l’anno un’informativa scritta sui rischi connessi all’attività svolta da remoto, indirizzata sia al singolo lavoratore sia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Il documento deve coprire i rischi generali e quelli specifici del lavoro agile: affaticamento visivo, disturbi posturali, stanchezza fisica e mentale, tecnostress e la cosiddetta sindrome dell’always on, ovvero la pressione costante a essere reperibili e connessi anche al di fuori dell’orario di lavoro. Va richiamato esplicitamente anche il diritto alla disconnessione, considerato dalla norma uno degli elementi chiave per la tutela del benessere psicofisico del lavoratore.
L’adempimento non si esaurisce nella consegna del documento. Il datore è tenuto a svolgere una valutazione preventiva dei rischi e a garantire che gli strumenti tecnologici forniti siano efficienti e sicuri. Quando il lavoratore utilizza dispositivi propri, l’azienda deve verificare che rispettino i requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008. A ciò si aggiungono formazione specifica sui rischi – sia quelli generali sia quelli legati alla modalità agile -, sorveglianza sanitaria ove prevista e il diritto del RLS di verificare che le misure di prevenzione siano effettivamente applicate nella pratica quotidiana.
L’informativa dovrà inoltre affrontare in modo puntuale i rischi legati all’uso prolungato di videoterminali: pc, monitor, tastiere e smartphone. Tra i fenomeni da non sottovalutare figurano i disturbi alla vista, i problemi alla colonna vertebrale e il sovraccarico cognitivo. Non mancano indicazioni operative sull’uso corretto di computer portatili e dispositivi mobili, sulla limitazione dell’esposizione a campi elettromagnetici e sulla sicurezza durante eventuali spostamenti lavorativi. Anche la cosiddetta piccola attrezzatura da ufficio – forbici, tagliacarte, pinzatrici – rientra tra gli elementi da considerare, in quanto potenziale fonte di infortuni domestici.

La norma non introduce un obbligo nuovo: il dovere di informare il personale in lavoro agile era già fissato dall’articolo 22 della legge 81/2017. La legge sulle PMI ha semplicemente dotato quell’obbligo di una cornice sanzionatoria chiara, trasformandolo da prescrizione formale a regola concretamente esigibile. Il principio di fondo rimane invariato: anche fuori dalla sede aziendale, il lavoratore è pienamente tutelato dalle norme sul lavoro subordinato. Cambia il luogo della prestazione, non i diritti e i doveri che regolano il rapporto di lavoro.

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