Distributori automatici all’Università di Catania: il TAR chiarisce il rischio nelle concessioni

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Distributori automatici all’Università di Catania: il TAR chiarisce il rischio nelle concessioni

Il TAR Sicilia – Sezione di Catania ha respinto il ricorso presentato da Stima srl, terza classificata nella gara per la concessione del servizio di distributori automatici presso l’Università di Catania. La società aveva chiesto l’esclusione delle prime due concorrenti, IVS Italia SpA e Break srl, sostenendo che le loro offerte fossero anomale perché basate su ricavi ritenuti eccessivamente superiori rispetto alle stime dell’amministrazione.
Il Tribunale ha ritenuto infondata la tesi della ricorrente, chiarendo un principio centrale per il settore: nelle concessioni di servizi è legittimo che l’operatore economico presenti un’offerta fondata su previsioni di ricavi più elevate rispetto a quelle stimate dalla stazione appaltante, assumendosi però il relativo rischio operativo. La stima dell’amministrazione, infatti, ha natura indicativa e non vincolante, proprio perché il rischio economico della gestione grava sul concessionario.
Il TAR ha inoltre ricordato che le valutazioni della stazione appaltante sulla sostenibilità economico-finanziaria delle offerte possono essere sindacate dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta illogicità o di errori evidenti, elementi che nel caso di specie non sono stati riscontrati. Non sono emerse, secondo i giudici, violazioni della par condicio, né utilizzo di informazioni riservate, né scostamenti dai prezzi di riferimento tali da alterare la concorrenza. A ciò si aggiunge il fatto che Stima non aveva impugnato direttamente la lex specialis di gara.

Alla luce di queste considerazioni, il ricorso è stato rigettato e le spese di giudizio compensate.

La sentenza è destinata ad avere un impatto rilevante sul mercato del vending pubblico. Da un lato, rafforza la discrezionalità delle stazioni appaltanti nella valutazione delle offerte, limitando lo spazio per contestazioni fondate esclusivamente su stime di ricavi considerate “troppo ottimistiche”. Dall’altro, conferma che nelle concessioni l’aggressività dell’offerta è una scelta imprenditoriale lecita, purché sostenibile e consapevole del rischio. Per gli operatori del settore vuol dire che nelle gare di concessione vending non basta invocare l’anomalia dell’offerta concorrente basandosi sulle stime dell’ente. Servono prove concrete di illogicità, violazioni delle regole di gara o distorsioni della concorrenza. Un orientamento che potrebbe rendere le future gare più competitive, ma anche più selettive sul piano della solidità industriale e finanziaria degli operatori.

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