COVID-19. DPCM DEL 22 MARZO. L’INTERPRETAZIONE DI CONFIDA

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COVID-19. DPCM DEL 22 MARZO. L’INTERPRETAZIONE DI CONFIDA

Nella tarda serata di ieri, domenica 22 marzo, il premier Conte ha firmato il DPCM contenente nuove restrizioni delle attività ai fini del contenimento dell’epidemia da Coronavirus (COVID-19), come aveva anticipato nella diretta di sabato sera.

La non facile interpretazione del nuovo Decreto ha rimesso in dubbio la possibilità di prosieguo dell’attività di distribuzione automatica, già peraltro ridotta notevolmente dai precedenti decreti (chiusura delle scuole, smart working ecc.) oltre che dalla chiusura/riduzione spontanea delle attività da parte di tante aziende.

Già nella tarda serata di ieri, continuando nel suo impegno a supporto del Settore,  CONFIDA ha espresso la sua interpretazione del Decreto, confrontandosi con ConfCommercio e giungendo alla conclusione che l’attività di Distribuzione Automatica, così come quella delle rivendite, può continuare, fermo restando eventuali restrizioni decise dalle singole Regioni o dalle amministrazioni locali. Restano ferme le modalità di svolgimento dell’attività già precedentemente indicate: distanziamento di almeno un metro tra i fruitori del servizio, interventi di sanificazione delle macchine, uso delle protezioni individuali ecc.

Secondo CONFIDA, sebbene il Decreto non inserisca la distribuzione automatica nell’elenco dell’allegato 1 che elenca tutte le attività consentite, all’articolo 2 comma 1 del decreto stabilisce che le disposizioni “si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020” in cui il vending era espressamente escluso dalle chiusure.
Inoltre anche nell’art. 1 punto A si legge “Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020” e infine l’art 1 punto F afferma che è “sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari”.

Sulla base di quanto sopra, l’opinione di CONFIDA e di Confcommercio è che le attività di cui all’allegato 1 del DPCM dell’11 marzo tra cui il vending possono proseguire l’attività. 

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