Gare vending: il TAR chiarisce quando i CAM possono determinare l’esclusione

Il Tribunale conferma l'aggiudicazione a Gruppo Illiria: la verifica dei CAM può avvenire anche in fase esecutiva.

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Il TAR Emilia-Romagna (Sezione Seconda), con la sentenza n. 01304/2026 pubblicata il 9 luglio, ha respinto il ricorso presentato da Buonristoro S.p.A. contro l’aggiudicazione a Gruppo Illiria S.p.A. della procedura negoziata indetta dalla Regione Emilia-Romagna per la concessione di spazi destinati alla gestione del servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti preconfezionati e al noleggio di erogatori d’acqua presso le proprie sedi. Alla gara, avevano partecipato solo le due società: Gruppo Illiria si era classificata prima con 100 punti, Buonristoro seconda con 81,29 punti.

Buonristoro aveva contestato l’aggiudicazione su tre fronti. Il primo, il più rilevante per il settore, riguardava il mancato rispetto da parte di Illiria dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti dal DM 6 novembre 2023 su alcuni prodotti offerti nei distributori – in particolare panini e prodotti da forno – per i quali la relazione CAM presentata da Illiria non conteneva indicazioni. Il secondo motivo riguardava la mancata attivazione del soccorso istruttorio su un dubbio sollevato dalla Commissione circa il dispositivo antiallagamento degli erogatori d’acqua offerti da Buonristoro. Il terzo contestava nel merito i punteggi tecnici assegnati dalla Commissione giudicatrice, ritenuti in più punti illogici o contraddittori.
Sul punto più delicato, quello dei CAM, il Collegio ha aderito all’orientamento giurisprudenziale più recente (richiamando Consiglio di Stato, sez. V, n. 1990/2025), secondo cui occorre distinguere tra specifiche tecniche che costituiscono criterio premiante in gara, la cui verifica deve avvenire necessariamente in sede di valutazione delle offerte, e specifiche che sono invece elemento essenziale dell’offerta.
In questo secondo caso, l’operatore deve solo impegnarsi a rispettarle, ma la verifica effettiva di conformità può essere demandata alla fase esecutiva del contratto, successiva all’aggiudicazione. Il TAR ha osservato che l’assenza della relazione CAM sarebbe stata causa di esclusione, ma non lo è la sua eventuale incompletezza su singoli prodotti.

Anche gli altri due motivi sono stati respinti: il dubbio sul dispositivo antiallagamento riguardava un requisito minimo del capitolato e non un elemento premiante, quindi non avrebbe comunque potuto incidere sul punteggio tecnico; le censure sui punteggi assegnati dalla Commissione sono state giudicate in parte inammissibili, perché tentavano di sindacare nel merito valutazioni discrezionali della Commissione. In ogni caso, queste risultavano infondate, anche alla luce di alcuni chiarimenti tecnici (ad esempio il TAR ha specificato che il bicchiere “Biologica” offerto da Illiria non è in plastica, come sostenuto da Buonristoro, ma in materiale cartaceo biodegradabile e compostabile).

La pronuncia offre un chiarimento operativo utile per gli operatori del vending che partecipano a gare pubbliche: conferma infatti che la conformità ai CAM su singoli prodotti della gamma può essere verificata anche dopo l’aggiudicazione, in fase di esecuzione del contratto, senza che ciò comporti automaticamente l’esclusione dalla gara. Un tema centrale per un settore in cui i capitolati regionali richiedono sempre più spesso requisiti ambientali stringenti su tutta l’offerta merceologica.