Diritto alla riparazione: le macchine da caffè escluse dai nuovi obblighi

Il decreto legislativo 176/2026 non include le macchine da caffè tra i prodotti soggetti all'obbligo specifico di riparazione. Cosa prevede la normativa per il settore OCS e il vending.

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Le macchine da caffè restano escluse dall’elenco dei prodotti per i quali il nuovo diritto alla riparazione prevede un obbligo specifico a carico dei fabbricanti. È uno degli aspetti da chiarire nell’applicazione del decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 176, entrato in vigore il 22 ottobre, che recepisce la direttiva europea 2024/1799 sulla riparazione dei beni. Il provvedimento modifica il Codice del consumo per favorire il prolungamento della vita utile dei prodotti, ma non introduce un obbligo generalizzato di riparazione per ogni apparecchiatura presente sul mercato. La sua applicazione dipende dalla tipologia di prodotto e dalla natura del rapporto tra acquirente, venditore e fabbricante.

Il nuovo articolo 127-quinquies del Codice del consumo stabilisce che i fabbricanti debbano riparare, su richiesta del consumatore, i beni per i quali la normativa europea richiamata prevede specifici requisiti di riparabilità. Tra le categorie interessate figurano determinati elettrodomestici, apparecchi elettronici e altri prodotti disciplinati da specifici regolamenti europei. Le macchine da caffè non sono attualmente comprese nell’elenco in quanto categoria autonoma.
L’esclusione riguarda l’obbligo specifico imposto ai fabbricanti, anche al di fuori del periodo di responsabilità del venditore. Non elimina invece le tutele previste dalla garanzia legale per i prodotti acquistati dai consumatori. Per una macchina da caffè domestica venduta a un consumatore, in caso di difetto di conformità, continua quindi a essere possibile richiedere la riparazione o la sostituzione secondo le condizioni stabilite dal Codice del consumo.
Il decreto introduce inoltre un’estensione di dodici mesi, applicabile una sola volta, del periodo di responsabilità del venditore quando la riparazione viene scelta come rimedio a un difetto di conformità.

Per il comparto Office Coffee Service e vending professionale, la distinzione fondamentale riguarda la natura commerciale dei rapporti.
Le macchine installate presso aziende, uffici e altre strutture nell’ambito di contratti tra operatori professionali non rientrano automaticamente nella disciplina prevista per gli acquisti effettuati dai consumatori.
Nel caso delle apparecchiature concesse in comodato d’uso, gli interventi di assistenza e manutenzione continuano a essere regolati dalle condizioni contrattuali e dalle altre disposizioni applicabili.
Analogamente, il decreto non introduce un nuovo obbligo generalizzato di riparazione per i distributori automatici destinati all’impiego professionale.
Questo non significa che produttori e gestori siano esonerati da ogni responsabilità relativa al funzionamento delle apparecchiature. Restano applicabili gli obblighi derivanti dai contratti, dalle garanzie e dalle normative pertinenti.
Per produttori e gestori vending e OCS sarà quindi importante seguire gli eventuali futuri aggiornamenti delle categorie interessate, distinguendo gli obblighi normativi dalle attività di assistenza e manutenzione già previste nei rapporti commerciali.