DRS. Per il vending restano aperti i nodi su raccolta e costi

Il regolamento europeo prevede nuovi obblighi per bottiglie di plastica e lattine entro il 2029. In Italia si discute del sistema di restituzione, della destinazione delle cauzioni non riscosse e dei compensi per chi raccoglierà gli imballaggi.

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Il deposito cauzionale sulle bevande (DRS) potrebbe introdurre nuovi adempimenti per le società di gestione, ma anche opportunità legate alla raccolta dei contenitori vuoti. A incidere sull’organizzazione del servizio saranno soprattutto le modalità di restituzione degli imballaggi, la ripartizione delle responsabilità fra gli operatori e il riconoscimento dei costi sostenuti per il recupero.
Il riferimento normativo è il Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi, applicabile dal 12 agosto 2026, che prevede entro il 2029 la raccolta differenziata di almeno il 90% delle bottiglie di plastica monouso e dei contenitori metallici monouso per bevande, con capacità fino a tre litri. Per raggiungere questo obiettivo gli Stati membri devono introdurre sistemi di deposito cauzionale e restituzione, salvo specifiche deroghe.
Il meccanismo prevede il pagamento di una cauzione al momento dell’acquisto della bevanda, rimborsata quando il contenitore vuoto viene riconsegnato attraverso un canale autorizzato. Gli Stati che hanno raggiunto almeno l’80% di raccolta nel 2026 possono chiedere, a determinate condizioni, un’esenzione dall’obbligo di istituire il DRS, presentando richiesta entro il 1° gennaio 2028.
In Italia un sistema nazionale di deposito cauzionale non è ancora operativo. Alla Camera sono state presentate tre proposte di legge, C.2618, C.2728 e C.2741, finalizzate a disciplinarne l’introduzione. La proposta C.2741, in particolare, prevede che un successivo regolamento attuativo stabilisca gli importi delle cauzioni, i sistemi di rimborso, l’organizzazione dei punti di restituzione e i criteri economici di funzionamento del servizio. Fra gli aspetti affrontati figurano anche la remunerazione dei soggetti che effettuano la raccolta e la destinazione delle somme derivanti dai depositi non riscossi.
Si tratta, al momento, di disposizioni legislative proposte e non ancora definitive.
Quali sono i nodi da sciogliere per il Vending?
Uno dei punti da chiarire riguarda l’individuazione del soggetto responsabile della restituzione. L’allegato X del regolamento europeo prevede che i distributori finali accettino i contenitori soggetti a cauzione del materiale e del formato commercializzati, fatte salve le condizioni e le eccezioni previste. Nella distribuzione automatica si pone quindi una questione specifica: il distributore finale è la società di gestione che rifornisce e gestisce le macchine oppure il titolare della struttura nella quale sono installate?
Secondo la definizione contenuta nel regolamento, è distributore finale il soggetto che fornisce prodotti imballati all’utilizzatore finale. Nel modello ordinario del vending, dove la società di gestione vende direttamente le bevande attraverso il distributore automatico, tale qualifica sembrerebbe quindi riferirsi al gestore e non alla location che ospita la macchina.
La questione assume particolare importanza rispetto all’obbligo di accettare i contenitori vuoti. Gli orientamenti pubblicati dalla Commissione europea nel giugno 2026 prevedono la possibilità di ricorrere a canali alternativi di restituzione ugualmente accessibili, mentre l’applicazione delle eccezioni legate agli spazi di vendita deve essere disciplinata dagli Stati membri.
Resta dunque da stabilire come questi principi saranno applicati al vending, soprattutto nelle installazioni presso aziende, uffici e strutture dove non esistono spazi dedicati al ritiro degli imballaggi.
Un ulteriore elemento riguarda la gestione economica del DRS. Non tutti i contenitori acquistati vengono necessariamente restituiti e, di conseguenza, una parte delle cauzioni versate potrebbe non essere riscossa dai consumatori. La proposta C.2741 prevede che le somme derivanti dai depositi non riscossi, insieme alle altre entrate del sistema, siano destinate alla copertura dei costi e al miglioramento delle prestazioni ambientali e del servizio. I criteri di utilizzo dovrebbero essere definiti dal regolamento attuativo.
La stessa proposta contempla inoltre la remunerazione delle attività dei soggetti che gestiscono i punti di raccolta attraverso compensi, comunemente definiti handling fee, da determinare secondo criteri trasparenti.
Per il vending si apre quindi una prospettiva da valutare: qualora le società di gestione partecipassero al recupero dei contenitori, anche attraverso punti di raccolta presso le installazioni, potrebbero essere coinvolte nei meccanismi di remunerazione del servizio.
Non esiste tuttavia, allo stato attuale, un compenso già stabilito per il settore, né è definito se e a quali condizioni i gestori potranno accedervi.

L’introduzione del deposito cauzionale potrebbe richiedere innanzitutto adeguamenti ai sistemi di pagamento e ai software dei distributori, per consentire l’addebito della cauzione separatamente dal prezzo della bevanda e la gestione dei relativi flussi economici.

Più complessa appare la questione della restituzione. Fra le possibili soluzioni figurano punti di raccolta condivisi con le strutture ospitanti, dispositivi automatici dedicati e sistemi di conferimento collegati a reti di raccolta esterne. L’eventuale utilizzo dei giri di rifornimento per recuperare i contenitori comporterebbe invece valutazioni sulla capacità di trasporto, sullo stoccaggio e sui costi operativi.
Per le imprese del vending sarà quindi decisivo comprendere non soltanto quali obblighi ricadranno sulle società di gestione, ma anche se la raccolta potrà essere integrata nell’attività ordinaria e adeguatamente remunerata.
La definizione del sistema italiano dovrà chiarire questi aspetti, distinguendo le responsabilità di chi vende le bevande da quelle di chi ospita i distributori e di chi gestisce materialmente la restituzione degli imballaggi.


Immagini realizzate con l’IA