Il TAR di Trento accoglie il ricorso contro la Provincia Autonoma di Trento

0
Il TAR di Trento accoglie il ricorso contro la Provincia Autonoma di Trento

Riprendiamo una nostra News del 23 febbraio 2022, pubblicata in questo portale, riferita all’approvazione da parte della Provincia Autonoma di Trento di una delibera che mette al bando i prodotti monouso in tutti gli enti pubblici trentini, a cominciare dal 1° luglio 2022 per gli eventi organizzati finanziati o patrocinati dalla Provincia e dagli enti collegati, per poi arrivare al 1° gennaio 2023 con il bando totale degli stessi  in tutti i servizi di preparazione e distribuzione – automatica e non – di alimenti e bevande degli enti pubblici trentini, Provincia autonoma, enti strumentali e società partecipate.

L’obiettivo della Provincia è di distinguersi fregiandosi del marchio Ecoristorazione Trentino.

Contro di essa, importanti associazioni ed imprese avevano presentato ricorso, considerando la delibera una violazione e falsa applicazione di tutta una serie di articoli costituzionali e normativi nazionali ed europei, inerenti in particolare la “Strategia Europea per la plastica nell’economia circolare”.

I ricorrenti – nello specifico CONFIDA, Federazione Gomma Plastica, Flo SpA, Isap Packaging SpA, Aesse Service srl, UnionFood, Mineracqua, Assobibe e Sanpellegrino SpA – accusavano la Provincia Autonoma di Trento di eccesso di potere e consideravano tale delibera abnorme e sproporzionata rispetto al fine perseguito, non supportata da evidenze scientifiche, ma fondata su mere affermazioni di principio, prive di un effettivo riscontro a dimostrazione della loro validità. Inoltre, introducendo un regime ad hoc per tutti i prodotti monouso, indipendentemente dal materiale di cui si compongono (plastica, bioplastica, vetro e metallo) e prevedendo gravi limitazioni e divieti da attuarsi repentinamente, con conseguente discriminazione degli operatori del settore, la delibera contrasta con tutta una serie di disposizioni comunitarie in materia di prodotti monouso. Tra queste, in particolare la Direttiva SUP sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, la quale prevede che l’eliminazione dal mercato dei prodotti monouso avvenga, da un lato, in maniera graduale e, dall’altro, limitatamente a determinate categorie, prevedendo per altre, anziché un’esclusione assoluta, un utilizzo in maniera diversa.
Altra disposizione comunitaria violata è la comunicazione della Commissione Europea “Strategia Europea per la plastica nell’economia circolare”, adottata il 16 gennaio 2018, secondo la quale l’approccio per la risoluzione di problematiche attinenti all’uso della plastica, tramite l’imposizione di divieti di commercializzazione e utilizzo dei prodotti, deve essere graduale e, in ogni caso, attuato entro il 2030. Anche nel nostro Paese il decreto attuativo della direttiva UE impone, ai fini della riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, un approccio graduale, diversificato, coinvolgente il mondo dell’industria e, in ogni caso, basato su un apposito intervento del Ministro della transizione ecologica per la definizione dei Criteri Ambientali Minimi e per l’individuazione di un cronoprogramma delle azioni da porre in essere. L’illegittimità della delibera della Giunta provinciale discende anche dal fatto che tramite l’imposizione di contributi monetari a carico dei consumatori per l’acquisto dei bicchieri necessari all’erogazione dell’acqua o del caffè (qualora l’utente non ne disponga), si introduce, di fatto, una sanzione amministrativa atipica, in palese violazione del principio di legalità.
La Provincia, inoltre, non è in ogni caso dotata di alcuna potestà o competenza in materia: gli atti impugnati violano anche gli articoli 117 e 118 della medesima Costituzione, secondo i quali è devoluta in via esclusiva allo Stato la potestà legislativa in materia di “ordinamento civile”, “tutela della concorrenza”, “tutela dell’ambiente” e “tutela dell’ecosistema”. La Provincia ha esercitato potestà ad essa non attribuite in una materia nella quale deve essere per contro riconosciuta prevalenza alla normazione statale.

Il TAR di Trento si è pronunciato in merito alla questione, concludendo che il ricorso è fondato e deve essere accolto nella  parte relativa alle prescrizioni aventi efficacia dall’1 gennaio 2023 attinenti l’applicazione dei CAM alle procedure di affidamento da parte degli enti pubblici trentini, dagli enti strumentali e dalle società partecipate, di servizi di ristoro a mezzo di distributori automatici, della gestione di bar e della somministrazione di panini.

Il ricorso deve essere invece respinto in riferimento alle prescrizioni aventi efficacia dall’1 luglio 2022 riguardanti il marchio “Eco-Eventi Trentino” e il marchio “Ecoristorazione Trentino” ottenibili dalla ristorazione privata nonché gli eventi organizzati, co-organizzati, patrocinati o finanziati dalla Provincia.

Riassumendo, il ricorso può considerarsi vinto e la delibera applicabile esclusivamente agli operatori della ristorazione che su base volontaria intendono ottenere il marchio “Eco-Eventi Trentino” e il marchio “Ecoristorazione Trentino”.

Leggi qui la sentenza.

Ancora nessun voto.

Lascia una valutazione

Condividi su:

Nessun Articolo da visualizzare