Le palettine in plastica riutilizzabile che non rispettano i nuovi requisiti tecnici non potranno più essere commercializzate come tali dal 21 aprile 2027, anche se immesse sul mercato prima della scadenza. Lo ha chiarito il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) rispondendo a un quesito di Confindustria sulla gestione delle scorte.
La questione nasce dalla direttiva europea SUP (2019/904), recepita in Italia con il D.Lgs. 196/2021, che ha introdotto il divieto di immissione sul mercato di determinati prodotti in plastica monouso, compresi gli agitatori per bevande. Successivamente, l’articolo 14-bis del DL PNRR 2026 (decreto-legge 19/2026, convertito dalla legge 50/2026) ha definito le caratteristiche necessarie per qualificare come riutilizzabili piatti, posate, cannucce e agitatori in plastica. Per le palettine, il rapporto peso-lunghezza deve essere superiore a 0,5 grammi per centimetro. Una palettina lunga 10 centimetri, ad esempio, dovrà pesare più di 5 grammi. Un dettaglio tecnicamente improponibile per il vending.
Confindustria ha chiesto al MASE se i prodotti già regolarmente immessi sul mercato, ma non conformi ai nuovi parametri, possano continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle giacenze. Il Ministero ha escluso questa possibilità, precisando che il differimento di un anno costituisce già un periodo transitorio per adeguare la produzione e smaltire le scorte nella catena distributiva. Non sarà quindi sufficiente dimostrare, attraverso fatture, documenti di trasporto o registrazioni di magazzino, che le palettine erano state commercializzate prima della scadenza.
Una precisazione che interessa il settore vending, dove gli agitatori per caffè e bevande calde sono normalmente erogati attraverso la palettiera dei distributori automatici. Il chiarimento solleva una questione operativa: che cosa accadrà alle palettine non conformi già presenti nei magazzini dei gestori o nelle palettiere dei distributori automatici dopo il 21 aprile 2027? Si potrebbe ipotizzare di informare il consumatore, attraverso un cartello o il display della macchina, che la palettina erogata non è riutilizzabile. Questa soluzione, tuttavia, non risolverebbe automaticamente il problema normativo, poiché gli agitatori in plastica monouso sono già soggetti alle restrizioni della direttiva SUP. Non basta cambiare la comunicazione al consumatore, perché la normativa lascia ancora un interrogativo operativo sulle scorte già in possesso delle imprese di gestione. La risposta del MASE, infatti, riguarda espressamente la commercializzazione come riutilizzabili, senza approfondire il caso delle scorte già acquistate dalle imprese di gestione e successivamente erogate ai consumatori. Un aspetto sul quale sarebbe utile un ulteriore chiarimento ministeriale, mentre per i gestori diventa importante verificare la conformità delle forniture e programmare gli acquisti in vista della scadenza.































