Una vicenda apparentemente banale ha assunto risvolti giuridici di grande rilievo nel diritto del lavoro italiano, diventando un caso simbolico sull’equilibrio tra misura disciplinare e proporzionalità della sanzione. A Brescia, un dipendente con oltre 14 anni di anzianità ha ottenuto dal Tribunale una condanna dell’azienda che lo aveva licenziato per una somma di 18 mensilità di indennizzo dopo essere stato licenziato per un episodio legato… al resto di un caffè al distributore automatico.
Il caso risale a giugno 2024, quando il lavoratore si è recato alla macchinetta del caffè aziendale durante una pausa. Dopo aver acquistato un espresso, la macchina non gli aveva erogato il resto dovuto, pari a 1,60 euro. Il giorno successivo, alla presenza del tecnico addetto alla manutenzione del distributore, l’uomo aveva recuperato le monete non erogate, dando così avvio a una discussione con un collega che lo aveva visto. Questo episodio ha portato l’azienda a sospettare un’appropriazione indebita sugli incassi della macchinetta, e a procedere con il licenziamento disciplinare a luglio 2024.
Il dipendente, metalmeccanico di lungo corso senza precedenti disciplinari, ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale di Brescia, sostenendo che il licenziamento fosse del tutto sproporzionato rispetto ai fatti contestati. Nella sentenza depositata di recente, il giudice del lavoro ha accolto la sua tesi, definendo la sanzione di licenziamento eccessiva rispetto alla condotta attribuita e alla natura dell’episodio. Il Tribunale ha quindi condannato l’azienda a corrispondere al lavoratore un indennizzo pari a 18 mensilità di retribuzione, pur riconoscendo risolto il rapporto di lavoro. Il lavoratore non aveva chiesto la reintegrazione in azienda e ha accettato l’indennizzo.
La decisione ha richiamato l’attenzione sulla giurisprudenza italiana in tema di licenziamento giustificato e proporzionalità della sanzione. In base alle norme italiane, la legge sul licenziamento individuale (legge 604/1966) e la disciplina generale del rapporto di lavoro richiedono che la misura adottata dal datore sia adeguata alla gravità della condotta contestata, tenendo conto anche dell’anzianità di servizio e del comportamento complessivo del lavoratore. Nel caso in esame, secondo il Tribunale non era possibile accertare pienamente se il dipendente avesse o meno ricevuto il consenso esplicito del tecnico del distributore per prendere il resto. Piuttosto che focalizzarsi sulla colpevolezza del comportamento, il giudice ha valutato se l’azione del lavoratore avesse effettivamente prodotto un danno concreto all’azienda. Conclusione: nessuna rilevante conseguenza negativa è emersa, e ciò ha reso sproporzionata la scelta di interrompere il rapporto di lavoro.
La sentenza rappresenta un significativo monito per le imprese: le scelte disciplinari, soprattutto quando adottate in relazione a comportamenti minori o ambigui, devono essere calibrate in modo che non risultino irragionevoli o punitive in misura eccessiva rispetto all’illecito presunto. Il caso ha ricevuto diffusione anche sui media internazionali, con riferimenti in lingua inglese che ne sottolineano l’insolito profilo e l’attenzione della giustizia italiana alla proporzionalità delle sanzioni nel diritto del lavoro.



















