Dal 1° gennaio 2018 nuova legge per l’assunzione di disabili

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Dal 1° gennaio 2018 nuova legge per l’assunzione di disabili

18-12-2017 – La legge 12 marzo 1999, n. 68 attualmente in vigore prevede che le aziende con 15 dipendenti, all’inserimento del sedicesimo assumino un disabile, dando quindi tolleranza nei tempi e attendendo che l’azienda abbia effettiva necessità di personale.
Dal 1° gennaio 2018 tale legge verrà sostituita dal D. Lgs. n. 151/2015 diventando un vero e proprio obbligo: le aziende con 14 dipendenti sono obbligate ad assumerne un quindicesimo, che dovrà essere una persona diversamente abile. Viene, dunque, a cadere la tolleranza con l’obiettivo di favorire ed incentivare l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone affette da disabilità fisica e/o psichica o che si trovino in condizioni particolari:  invalidi civili, invalidi del lavoro, invalidi per servizio, ex dipendenti pubblici ivi compresi i militari, invalidi di guerra e civili di guerra con minorazioni, i non vedenti e sordomuti e le categorie protette.

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Il numero di invalidi da assumere dipende da quanti sono i dipendenti che già lavorano all’interno dell’azienda. Infatti, il numero di invalidi da assumere varia in funzione dei dipendenti assunti per cui:
-Aziende che assumono dai 15 ai 35 dipendenti: hanno l’obbligo di assumere 1 disabile;
-Aziende dai 36 ai 50 dipendenti: hanno l’obbligo assunzione di 2 disabili;
-Aziende con oltre 50 dipendenti: hanno l’obbligo di riservare il 7% dei posti disponibili a favore dei disabili + 1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati.
Le aziende che possono ottenere l’esonero dall’obbligo di assunzione sono quelle che hanno un tasso di rischio INAIL superiore al 60 per mille; in tal caso, il datore di lavoro dovrà pagare € 30,64 al giorno per ogni lavoratore non assunto.
Si irrigidiscono anche i controlli e le multe per chi si sottrae all’obbligo: dai precedenti € 62,77 euro si passa  a € 153,20 euro per ogni giorno in cui l’obbligo non viene assolto.

 

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