Lavoratori a rischio COVID. Regole per la sorveglianza sanitaria in azienda

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Lavoratori a rischio COVID. Regole per la sorveglianza sanitaria in azienda

L’INAIL ha stabilito le procedure a cui il datore di lavoro deve attenersi nel caso che in azienda siano presenti soggetti fragili o rientranti da un pregresso contagio da COVID.
Fermo restando quanto previsto per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio, l’art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.

L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età,  ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, disponibile a decorrere dal 1° luglio 2020 e accessibile dagli utenti muniti di credenziali dispositive.
Per gli utenti non registrati le credenziali possono essere acquisite tramite:
• Spid;
• Inps;
• Carta nazionale dei servizi (Cns);
• INAIL, con l’invio dell’apposito modulo da inoltrare attraverso i servizi online o da consegnare presso le sedi territoriali Inail.

Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.
All’esito della visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale è espresso un parere conclusivo riferito esclusivamente  alla possibilità per il lavoratore di riprendere l’attività lavorativa in presenza, nonché alle eventuali misure preventive aggiuntive o alle modalità organizzative atte a garantire il contenimento del contagio.

Successivamente all’invio del parere conclusivo, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da IVA per il pagamento della prestazione effettuata. In attesa dell’emanazione di un decreto interministeriale per la definizione della tariffa, l’INAIL ha stabilito in via provvisoria l’importo di € 50,85.

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