Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge sull’obbligo di Green Pass a lavoro

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge sull’obbligo di Green Pass a lavoro

 Sul numero 226 della Gazzetta Ufficiale, pubblicato il 21 settembre, ritroviamo il testo del DL n. 127 relativo all’obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro.

L’articolo 3 prevede che dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è obbligato a possedere e ad esibire la certificazione verde ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro. L’obbligo si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.
Sono esenti dall’obbligo i soggetti non vaccinabili sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri stabiliti dal Ministero della Salute.

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni e hanno l’obbligo di definire, entro il 15 ottobre, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo in via prioritaria che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Si prevede inoltre che con atto formale vengano individuati i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di Green pass.

Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, essi sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green pass, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. Sia per i datori di lavoro che non rispettano gli obblighi di controllo, sia per i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di certificazione verde, sono previste inoltre sanzioni amministrative.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Il provvedimento sarà ora trasmesso al Parlamento per l’avvio dell’iter di conversione in legge, che dovrà concludersi entro il 20 novembre 2021.

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