I benefici del sistema ISA – Indici Sintetici Affidabilità

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I benefici del sistema ISA – Indici Sintetici Affidabilità

ISA05-04-2019 – Come noto, legge n° 96 del 21.6.2017 ha stabilito che, a decorrere dal 31 dicembre 2018, gli Studi di Settore fossero sostituiti dal nuovo sistema degli ISA – Indici Sintetici di Affidabilità, nell’ottica di una maggiore collaborazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate. Ciò anche perché gli Studi di Settore hanno dimostrato la loro debolezza nel far emergere situazioni anomale nelle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti.
Gli ISA sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico- economico, dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti.
Una volta stabilita l’affidabilità fiscale di un contribuente, questi avrà accesso a benefici quali:

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità relativamente all’IVA per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui e alle imposte sui redditi e all’IRAP per un importo non superiore a 20.000 euro annui;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica (il beneficio in questo caso non è di poco conto, dato che numerose società, specialmente nei settori che più hanno risentito della crisi economica, sono rientrate e rientrano ancora nell’area di “non operatività” o perdita sistemica, essendo economicamente incapaci di realizzare determinati “ricavi minimi presunti” o anche solo di produrre un risultato economico positivo sufficiente a remunerare i costi);
  • esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (cioè dagli accertamenti analitico – induttivi);
  • anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (il termine ordinario attuale, per le ipotesi di dichiarazione infedele, è fissato al 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione: il termine per i soggetti “affidabili” passerebbe quindi al quarto anno);
  • esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (accertamento sintetico e “redditometrico”), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di 2/3.

Fonte: fiscoetasse.it

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