Nuovo Regolamento UE per l’etichettatura degli alimenti

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Nuovo Regolamento UE per l’etichettatura degli alimenti

05-12-2014 – A partire dal 13 dicembre 2014 entra in vigore  la nuova etichettatura dei prodotti alimentari, secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1169/2011/EU, che andrà a sostituire le direttive comunitarie in materia.
Molte le novità previste che riguardano tutti coloro che somministrano alimenti, compreso il settore della distribuzione automatica. Le nuove norme possono essere sintetizzate nei seguenti punti:

Per gli ALIMENTI PRECONFEZIONATI
• la denominazione dell’alimento;
• l’elenco degli ingredienti;
• gli eventuali allergeni – qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’Allegato II del Reg. 1169/2011/UE o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
• la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
•  la quantità netta dell’alimento;
•  il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
•  le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
•  il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’Art. 8, paragrafo 1;
•  il Paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’Art. 26 (v. allegato);
•  le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
•  il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume;
• una dichiarazione nutrizionale.
• altre eventuali indicazioni obbligatorie per determinate tipologie di prodotti alimentari definiti in altre disposizioni normative.

ETICHETTATURA E PACKAGING
 Allergeni –
Qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi allergie deve figurare nell’elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come allergene. Inoltre l’allergene deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo;

• Leggibilità – Nel caso di imballaggi la cui superficie maggiore misura  oltre  80 cm², l’altezza minima (altezza “x”) delle LETTERE MINUSCOLE è di 1,2 mm; < 79,9 cm², l’altezza minima delle LETTERE MINUSCOLE è di 0,9 mm; (Vedi Art. 13 § 2 “Presentazione delle indicazioni obbligatorie”.

Di particolare interesse per il comparto del vending è l’argomento “allergeni”. Mentre per tale indicazione le disposizioni europee non includano la distribuzione automatica – anzi la escludono -, il Ministero della Salute italiano estende l’obbligo anche al vending, mettendo in evidente difficoltà l’intero comparto.

Confida si è attivata presso le istituzioni affinché la regola venga rivista e allineata alle disposizioni europee.

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