A Venditalia 2026 il Forum H24 è tornato su un fenomeno in crescita: le ordinanze sindacali che impongono agli shop automatici H24 la chiusura notturna o la presenza di personale di presidio, misure estranee alla natura stessa di un servizio pensato per funzionare senza interruzioni e in completa autonomia. Secondo l’indagine dello studio legale ADR Firm presentata in fiera, quando i gestori impugnano questi provvedimenti l’81% dei ricorsi si chiude con l’annullamento dell’ordinanza.
Il caso più rappresentativo è quello di Rimini. Dopo una prima ordinanza del giugno 2025 che imponeva personale di presidio nei negozi automatici, annullata anche grazie all’intervento di CONFIDA, il Comune aveva replicato con dieci ordinanze mensili consecutive di chiusura notturna. Il 5 giugno 2026 il TAR Emilia-Romagna ha annullato l’ultima, l’Ordinanza n. 10/2026, che vietava la vendita dalle 23 alle 5.
Il fenomeno è tutt’altro che isolato. Ad Afragola, nel 2025, il TAR ha sospeso un’analoga ordinanza, con l’osservazione che non si possono trasformare gli H24 in “H13” senza una motivazione adeguata. A Nardò, nel 2024, il TAR di Lecce aveva accolto la richiesta cautelare della Spinel Caffè contro la chiusura serale disposta dal sindaco per ragioni di ordine pubblico. In quasi tutti i casi il copione è lo stesso: il provvedimento nasce sull’onda di episodi di violenza, bivacchi o vandalismo, e finisce sospeso o annullato.
Ciò nonostante, i comuni non sembrano voler arrendersi. Gli esempi di questi ultimi giorni, come i comuni di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni, ne sono la prova.
L’ultimo capitolo arriva da Corropoli (Teramo). Il TAR Abruzzo ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza che estendeva ai distributori automatici la chiusura notturna dalle 24 alle 8, accogliendo il ricorso della Diade Vending Srls. Per il Collegio il ricorso presenta “apprezzabili profili di fondatezza” e l’atto comunale risulta carente nell’istruttoria e nella motivazione, in particolare nel dimostrare l’impossibilità di affrontare degrado e sicurezza con gli ordinari strumenti di prevenzione. Il Comune è stato condannato a 1.500 euro di spese; il giudizio di merito è fissato al 14 aprile 2027.
Il filo conduttore delle pronunce è netto: i distributori automatici svolgono per loro natura un servizio a erogazione continua e sono equiparabili alla vendita di generi alimentari, mentre la tutela dell’ordine e della quiete pubblica può essere garantita con i rimedi ordinari previsti dall’ordinamento, cioè con il presidio del territorio da parte delle forze dell’ordine, non scaricando l’onere sull’attività d’impresa. Nonostante le ripetute bocciature, molti Comuni continuano però a percorrere la stessa strada, costringendo i gestori a un contenzioso che, numeri alla mano, dà loro ragione.






























