TQS Vending non richiesta, CAM obbligatori: la risposta dell’Ausl di Bologna

La stazione appaltante respinge l'istanza di autotutela: i Criteri Ambientali Minimi si applicano anche senza pagamento del corrispettivo.

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Segnaliamo una richiesta di chiarimenti da parte di una società vending interessata a partecipare al bando di gara indetto dall’Azienda USL di Bologna, che il 18 agosto ha dato la sua risposta. La gara (scaduta il 27 agosto) riguardava la procedura per il noleggio di macchine per l’erogazione in gratuito delle colazioni nei reparti non di degenza, ovvero Dialisi, Day Hospital e Day Surgery. Una delle imprese interessate a partecipare aveva presentato un’istanza di chiarimento con richiesta di autotutela, chiedendo di eliminare dagli atti il richiamo ai Criteri Ambientali Minimi. Secondo l’impresa, il servizio sarebbe un Food & Beverage Global Service, diverso dal vending commerciale: nella distribuzione automatica l’erogazione avviene previo pagamento di un corrispettivo e la gestione della macchina, SCIA sanitaria compresa, resta in capo al fornitore. Su questa base l’impresa contestava anche la certificazione TQS Vending, ritenuta estranea all’oggetto dell’appalto, richiamando i principi di proporzionalità e di massima partecipazione. In più, il gestore segnalava di rispettare protocolli specifici, quali il manuale MCDA di Aqua Italia e Utilitalia validato dal Ministero della Salute, e di possedere ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, certificazione F-GAS e prestazioni misurate secondo il protocollo E.V.A. – E.M.P.

L’AUSL di Bologna ha risposto sostenendo che nessun atto di gara richiede la TQS Vending come requisito di ammissione o qualificazione. Il paragrafo 6.3 del disciplinare stabilisce anzi che la procedura non prevede requisiti di capacità tecnica e professionale. La richiesta è quindi automaticamente decaduta, in quanto contestava un obbligo che negli atti non esisteva.
Riteniamo che nell’ambito di un bando di gara, il possesso della certificazione TQS Vending, anche se non obbligatoria, rappresenti un “titolo” in più a riprova della qualità del servizio offerto.
Diverso l’esito sui Criteri Ambientali Minimi. L’Ausl fa presente che l’inserimento dei CAM negli atti è imposto dall’art. 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e che quindi non è possibile derogare dall’obbligo.
Il passaggio centrale riguarda proprio l’erogazione in gratuito: secondo l’amministrazione il perimetro dei CAM comprende le macchine erogatrici di bevande a prescindere dal pagamento di un corrispettivo da parte dell’utente finale, perché la natura dell’erogazione non muta l’oggetto dell’appalto, che resta un servizio di ristoro tramite distributori.
Quanto agli standard proposti, l’Ausl osserva che E.V.A. – E.M.P. e F-GAS sono già obbligatori in forza del punto 2.1.5 del D.M. 9 aprile 2025, richiamato agli articoli 1 e 6 del capitolato.

Il chiarimento fissa anche la ripartizione degli obblighi. Restano a carico dell’aggiudicatario le specifiche tecniche dei distributori – allaccio idrico, materiali delle caldaie, efficienza energetica, gas refrigeranti – e le clausole di manutenzione e riduzione dei consumi (punti 2.1.4, 2.1.5 e 2.2.5). Ricadono invece sull’Azienda USL, che fornisce direttamente i prodotti, gli obblighi sulle bevande calde solubili quali orzo, latte in polvere e tè (punto 2.2.2), come previsto dall’art. 6 del capitolato.

L’istanza di rettifica in autotutela è stata respinta e gli atti di gara confermati.


Fonte: chiarimenti pubblicati il 18 agosto 2026 nell’ambito della procedura PA PI352147-26 dell’Azienda USL di Bologna, CIG BC5EDB47DD.
https://www.ausl.bologna.it/operatori-economici/procedura-in-corso/pa-pi352147-26-per-il-servizio-di-noleggio-macchine-per-le-erogazioni-delle-colazioni-nei-reparti-non-di-degenza-dialisi-day-h-day-s-per-l2019azienda-usl-di-bologna