Il nuovo tassello si inserisce in un quadro più ampio che il Consiglio di amministrazione CONAI aveva già iniziato a delineare lo scorso 25 marzo 2026, quando aveva approvato le linee guida per l’applicazione del Contributo ambientale (CAC) a capsule, cialde e bustine per tè, caffè o altre bevande, in attuazione del Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR).
Fino al 12 agosto 2026, nel perimetro di responsabilità del sistema CONAI-Consorzi di filiera rientrano solo le capsule svuotate dalla macchina erogatrice o quelle progettate per essere svuotate manualmente dal consumatore. Con l’entrata in vigore del PPWR, l’articolo 3, comma 1, lettere f) e g) del Regolamento amplia la definizione di imballaggio fino a includervi anche le cialde permeabili e le unità monodose destinate a essere utilizzate e smaltite insieme al prodotto, quindi anche piene, con il residuo di caffè o bevanda ancora all’interno. Da qui l’obbligo di Responsabilità Estesa del Produttore per l’intera categoria merceologica, indipendentemente dal fatto che l’articolo venga o meno svuotato prima dello smaltimento.
Il sistema di applicazione del CAC, già definito per gli altri materiali, prevede:
alluminio: 12 €/t fino a settembre 2026, poi un extra-CAC di 108 €/t dal 1° ottobre 2026, per un totale di 120 €/t;
carta: fascia 1 (monomateriali) o fasce superiori in caso di imballaggi compositi;
plastica: fascia B2.3 per i monomateriali, fascia C per i poliaccoppiati a prevalenza plastica.
A questo quadro si aggiunge ora la novità più recente: un contributo ambientale diversificato di 45,00 €/t, specifico per le capsule e cialde in plastica biodegradabile e compostabile certificate EN 13432, in vigore dal 12 agosto 2026, ovvero la stessa data di applicazione generale della nuova definizione di imballaggio.
La scelta di CONAI di introdurre una fascia dedicata, anziché applicare il contributo ordinario previsto per gli imballaggi in bioplastica, riflette una caratteristica specifica di questi articoli: a fine vita contengono ancora il residuo del prodotto (il caffè esausto), e questo consente – a differenza di molti altri imballaggi compostabili – un conferimento coerente nella raccolta dell’umido, con avvio congiunto al riciclo organico negli impianti di trattamento per la produzione di compost di qualità. È questa coerenza tra contenuto e contenitore, anche nella fase di gestione del rifiuto, a giustificare un valore contributivo specifico rispetto a quello generale già in vigore per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile.
Il valore di 45 €/t non è definitivo: CONAI lo qualifica come temporaneo, sottoponendolo a un monitoraggio di almeno dodici mesi al termine del quale verrà rivalutato sulla base dei dati raccolti sul campo, presumibilmente relativi ai volumi effettivamente intercettati dalla raccolta organica e alla qualità del compost prodotto.
Per i produttori di capsule e cialde compostabili, la scadenza del 12 agosto porta con sé due obblighi paralleli: l’iscrizione al Consorzio di filiera competente in base al materiale utilizzato e l’etichettatura ambientale degli articoli, in linea con quanto già previsto dalla circolare CONAI di aprile. Le aziende che hanno investito in materiali compostabili EN 13432 vedono così riconosciuto, almeno nella fase sperimentale, un trattamento contributivo più favorevole rispetto ad alluminio e poliaccoppiati plastici, un segnale che potrebbe orientare ulteriormente le scelte di packaging del settore nei prossimi mesi, in attesa della rivalutazione a dodici mesi.






























