Etichettatura energetica: l’UE propone nuove regole anche per il vending

La Commissione europea punta a semplificare gli obblighi di etichettatura dei prodotti, introducendo maggiore flessibilità per le apparecchiature commercializzate tra imprese e per l'utilizzo delle informazioni digitali.

Condividi su:

La Commissione europea propone di modificare le norme sull’etichettatura energetica, con semplificazioni che potrebbero interessare anche il settore della distribuzione automatica. L’iniziativa prende in considerazione le particolarità dei prodotti commercializzati esclusivamente tra imprese, per i quali le tradizionali etichette cartacee non sempre rappresentano lo strumento più efficace per comunicare le informazioni sui consumi energetici.
La proposta, presentata il 24 giugno 2026 nell’ambito del pacchetto europeo di semplificazione normativa Omnibus XII, interviene sul regolamento (UE) 2017/1369, relativo all’etichettatura energetica, e sul regolamento (UE) 2020/740, dedicato agli pneumatici. L’obiettivo è alleggerire gli adempimenti per fornitori e rivenditori, mantenendo la possibilità per gli acquirenti di confrontare le prestazioni dei prodotti prima dell’acquisto.

Uno degli aspetti più interessanti per il vending riguarda il riferimento esplicito ai distributori automatici, citati dalla Commissione europea come esempio di prodotti commercializzati attraverso rapporti tra imprese e non necessariamente esposti nei punti vendita tradizionali. In queste circostanze, un’etichetta stampata e applicata al prodotto potrebbe non essere visibile all’acquirente nel momento in cui valuta l’investimento. Per questo, la Commissione considera la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi, come codici QR inseriti nella documentazione commerciale o presenti sull’apparecchiatura, attraverso i quali rendere accessibili le informazioni energetiche.

Si tratta di un’impostazione che tiene conto delle modalità di vendita tipiche di numerose apparecchiature professionali. Nel vending, l’acquisto di un distributore avviene spesso mediante rapporti diretti tra produttori, fornitori e società di gestione. La digitalizzazione delle informazioni potrebbe quindi rendere più agevole la consultazione dei dati energetici, senza modificare il principio secondo cui l’acquirente deve poter conoscere le prestazioni del prodotto prima di sceglierlo.
Tra gli interventi previsti figurano la possibilità di adeguare gli obblighi di accompagnamento dei prodotti con etichette stampate, una gestione più semplice degli aggiornamenti delle classi energetiche e un maggiore utilizzo del registro europeo EPREL (European Product Registry for Energy Labelling), che raccoglie le informazioni sui prodotti soggetti alla registrazione. Il testo prevede inoltre di eliminare l’obbligo di caricare separatamente nel registro l’immagine dell’etichetta quando questa può essere generata automaticamente dalla banca dati. Viene anche rafforzata la trasmissione lungo la filiera dei codici QR e dei numeri di registrazione EPREL, per facilitare l’accesso alle informazioni. Secondo le stime della Commissione, l’insieme delle misure proposte potrebbe generare risparmi amministrativi fino a circa 123 milioni di euro all’anno per imprese e autorità competenti. Si tratta di un beneficio stimato a livello europeo e non di un risparmio specificamente attribuito al vending.

Per le aziende che producono e commercializzano distributori automatici, l’eventuale approvazione della proposta potrebbe comportare una revisione delle modalità con cui vengono fornite le informazioni energetiche agli acquirenti.
Per le società di gestione, invece, l’interesse riguarda soprattutto la possibilità di consultare e confrontare più facilmente i dati sulle prestazioni delle apparecchiature durante le valutazioni d’acquisto.
È necessario precisare che non tutti i distributori automatici sono soggetti agli stessi obblighi di etichettatura energetica. Le prescrizioni dipendono dalla categoria di prodotto e dalle specifiche disposizioni europee applicabili. La proposta non introduce quindi un obbligo generalizzato di utilizzare codici QR su tutte le vending machine, né elimina automaticamente le etichette cartacee oggi previste.

Il testo, identificato come COM(2026) 565, segue la procedura legislativa ordinaria europea 2026/0169/COD e, al 9 ottobre 2026, risulta ancora in fase di esame. Le disposizioni proposte non sono pertanto già operative. Eventuali cambiamenti per produttori, fornitori e operatori del vending dipenderanno dall’approvazione definitiva del regolamento e dalle relative modalità di applicazione.
Resta comunque significativo che, nella revisione delle regole sull’etichettatura energetica, la Commissione abbia individuato proprio nei distributori automatici uno degli esempi in cui la documentazione digitale potrebbe risultare più adatta rispetto alle tradizionali etichette stampate.