Sugar tax in Germania dal luglio 2027. Coinvolti anche sciroppi e concentrati

Il Governo tedesco definisce due aliquote da 0,26 e 0,32 euro al litro. Restano da chiarire le regole per i preparati solubili utilizzati nel vending.

Condividi su:

La Germania compie un passo decisivo verso l’introduzione della sugar tax sulle bevande zuccherate. Il Governo federale ha approvato il 14 ottobre una proposta normativa che prevede l’applicazione dell’imposta dal 1° luglio 2027, con due aliquote differenziate in base al contenuto di zucchero. Il provvedimento comprende anche sciroppi e concentrati zuccherati utilizzati per preparare bevande, un aspetto che interessa direttamente il settore della distribuzione automatica.
La nuova imposta, secondo il testo concordato, prevede un prelievo di 0,26 euro per litro per le bevande contenenti da 5 a meno di 8 grammi di zucchero ogni 100 millilitri. Per i prodotti con un contenuto pari o superiore a 8 grammi, l’aliquota sale a 0,32 euro/ litro.
L’imposta riguarderebbe, tra gli altri, bibite analcoliche, tè freddi, energy drink e nettari di frutta. Sono invece previste esclusioni per diverse categorie, tra cui succhi puri di frutta e verdura, latte e alcune bevande vegetali, oltre ai prodotti dolcificati con edulcoranti in sostituzione dello zucchero.
Il Governo ha inoltre previsto agevolazioni per i piccoli produttori. L’esenzione fino a un milione di litri annui di produzione richiede tuttavia un passaggio di verifica presso la Commissione europea.
La proposta dovrà ora essere sottoposta all’esame parlamentare e non costituisce ancora una legge definitivamente approvata.

Per la distribuzione automatica, una delle novità più rilevanti riguarda l’esplicita inclusione degli sciroppi zuccherati e dei concentrati destinati alla preparazione delle bevande. La questione era già emersa nelle prime discussioni sulla sugar tax tedesca, quando non risultava ancora chiaro se il prelievo avrebbe interessato esclusivamente le bevande confezionate oppure anche gli ingredienti utilizzati dai sistemi di erogazione automatica. La decisione del Governo chiarisce almeno in parte questo aspetto, ma restano da definire le modalità applicative. In particolare, per il vending sarà importante verificare come verrà determinata la base imponibile dei concentrati e quale trattamento sarà riservato ai preparati solubili e ai granulati utilizzati nelle macchine.
La distinzione non è secondaria: mentre per una bibita confezionata il contenuto di zucchero è riferito a un prodotto pronto al consumo, nei sistemi automatici la bevanda viene spesso ottenuta attraverso la miscelazione di ingredienti e acqua direttamente all’interno del distributore.

L’obiettivo del Governo tedesco è ridurre il consumo di zucchero e contenere i costi sanitari legati alle patologie associate a un’assunzione eccessiva. Secondo le autorità federali, questi costi superano i due miliardi di euro all’anno. La tassa è inoltre concepita in modo da consentire il trasferimento del relativo onere sul prezzo finale. Il Governo prevede quindi possibili aumenti nell’ordine di alcune decine di centesimi per le bevande interessate, pur lasciando agli operatori economici autonomia nella definizione dei prezzi.
La data del 1° luglio 2027 rimane l’obiettivo del Governo, ma l’entrata in vigore dipenderà dal completamento dell’iter legislativo.
Per gli operatori della distribuzione automatica sarà determinante conoscere il perimetro esatto dei prodotti soggetti all’imposta, prima di poter valutare le conseguenze economiche e operative della misura.