Il decreto sugli imballaggi in plastica monouso, già in vigore dall’8 agosto 2026, è stato convertito in legge con alcune modifiche. La legge 5 ottobre 2026, n. 173, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 6 ottobre ed entrata in vigore il giorno successivo, conferma le disposizioni sulla compostabilità di determinate categorie di imballaggi, con possibili conseguenze anche per le imprese della distribuzione automatica.
Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento europeo 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR). Non introduce un divieto generalizzato della plastica monouso, ma stabilisce requisiti specifici per alcune tipologie di confezioni, prevedendo anche esclusioni e disposizioni relative alle responsabilità degli operatori economici.
La normativa riguarda gli imballaggi in plastica monouso per quantità inferiori a 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati, quelli per alimenti e bevande destinati al consumo nei locali della ristorazione e del catering e alcune confezioni monoporzione di condimenti, come salse, zucchero e panna da caffè. Sono previste specifiche esclusioni.
Per le categorie interessate è richiesta una certificazione di biodegradabilità e compostabilità secondo la norma UNI EN 13432 o standard europei equivalenti, rilasciata da organismi accreditati.
Nel settore della distribuzione automatica, l’applicazione delle disposizioni dipende dalla tipologia di imballaggio e dalle condizioni previste dalla legge, non dal luogo in cui è installato il distributore. Non tutti i prodotti venduti attraverso le vending machine sono automaticamente soggetti ai nuovi requisiti. Bottigliette, snack confezionati, bicchieri e altri contenitori devono essere valutati secondo le rispettive normative. Per i gestori diventa quindi importante verificare con i fornitori l’eventuale presenza di imballaggi interessati dal provvedimento, richiedendo la relativa documentazione di conformità.
La legge introduce anche una tutela per gli operatori che dimostrino di aver acquistato gli imballaggi sulla base di idonee attestazioni rilasciate dal fabbricante, dall’importatore o dal distributore. La tutela non si applica quando la non conformità era conosciuta o evidente.
Per le società di gestione, la priorità è individuare le confezioni effettivamente interessate, verificarne la conformità e conservare la documentazione dei fornitori.
Per le concessioni in scuole, ospedali e altre strutture pubbliche resta inoltre necessario rispettare le prescrizioni ambientali previste dai capitolati e, quando applicabili, dai Criteri ambientali minimi (CAM).





























