Il socio accomandatario non è punibile per evasione contributiva

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Il socio accomandatario non è punibile per evasione contributiva

02-05-2018 – Una sentenza della Corte di Cassazione di Torino (n° 15786 del 9 aprile 2018) ha stabilito che il socio che non si occupa della gestione amministrativa dell’azienda, non è punibile in caso di evasione contributiva, della quale deve rispondere esclusivamente l’accomandante o, a seconda della tipologia dell’impresa, chi ha la responsabilità dell’impresa stessa o dell’unità produttiva.
Il caso riguarda una notifica per mancato versamento dei contributi previdenziali, emessa dall’INPS nei confronti del socio inattivo di un’impresa; questi aveva presentato ricorso, respinto dalla Procura Generale. Rivoltosi alla Corte di Cassazione, il socio ha visto accogliere il ricorso sulla base delle seguenti motivazioni: il socio non si occupava della gestione attiva dell’impresa e pertanto non poteva esserci dolo da parte sua; la notifica da lui ricevuta da parte dell’INPS non può aver peggiorato la sua posizione, poiché intervenuta a posteriori e non al momento della violazione.
Ne consegue che solo gli amministratori delle società, che svolgono il ruolo di rappresentanti dell’impresa nei confronti di terzi, possono essere puniti per questo tipo di reato.

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