Gare vending: la Corte dei conti boccia una concessione per irregolarità

La deliberazione sulla gara della Prefettura di Crotone evidenzia carenze nella stima del fatturato, nella valutazione del rischio operativo e nei criteri ambientali.

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La Corte dei conti ha negato il visto e la registrazione del decreto di approvazione di una concessione triennale per 19 distributori automatici presso alcune sedi della Prefettura di Crotone, rilevando diverse irregolarità nella preparazione della gara.
Al centro della deliberazione n. 129/2026 della Sezione regionale di controllo per la Calabria figurano la mancata stima del valore economico della concessione, l’insufficiente valutazione del rischio operativo e il mancato recepimento dei criteri ambientali minimi.
La procedura, avviata nell’ottobre 2025, riguardava l’installazione e la gestione di distributori di bevande e alimenti preconfezionati presso Prefettura, Questura, Polizia Stradale e altre sedi pubbliche. La gara era stata aggiudicata il 9 dicembre 2025 all’unica impresa ad aver presentato un’offerta, con un rialzo del 5,77% sul canone a base d’asta. Il contratto era stato sottoscritto il 26 gennaio 2026.

La contestazione principale riguarda l’assenza di una stima del fatturato complessivo generabile dai distributori durante i tre anni di gestione. La Prefettura aveva indicato il canone concessorio senza determinare il valore economico dell’attività. Secondo la Corte, l’articolo 179 del Codice dei contratti pubblici impone invece all’amministrazione di stimare preventivamente il fatturato totale del concessionario, al netto dell’IVA, attraverso un metodo oggettivo. La valutazione non può essere lasciata alle imprese partecipanti. La sua omissione impedisce agli operatori di formulare offerte sulla base di informazioni economiche adeguate e incide anche sul calcolo delle garanzie contrattuali. La Corte ha rilevato inoltre l’assenza di un’adeguata analisi preventiva della convenienza e della fattibilità della concessione, compresa la valutazione dei costi, del rischio operativo e dell’equilibrio economico-finanziario. Tra le carenze figurava anche la mancata considerazione dei canoni demaniali relativi ad alcune postazioni. Le verifiche economiche effettuate successivamente dall’amministrazione non sono state ritenute sufficienti a sanare le omissioni iniziali.

Un ulteriore rilievo riguarda i CAM previsti dal D.M. 9 aprile 2025, che avrebbero dovuto essere recepiti nella documentazione di gara. Sono state contestate anche l’assenza di criteri di aggiudicazione ambientali, sociali o relativi all’innovazione.

La procedura concedeva poco tempo (cinque giorni) per manifestare interesse e nove per presentare le offerte, senza un’adeguata motivazione dell’urgenza. La Corte ha censurato inoltre il divieto di subappalto non sufficientemente motivato e la clausola di proroga tecnica della concessione.

Va chiarito che, la deliberazione riguarda le irregolarità della procedura amministrativa e non accerta comportamenti illeciti dell’impresa aggiudicataria.

Il provvedimento richiama l’importanza di predisporre gare vending con valutazioni economiche complete, condizioni di partecipazione adeguate e corretta applicazione dei requisiti ambientali, prima dell’avvio della selezione.