Obbligo POS sui distributori automatici di tabacchi. Gli esercenti dicono NO

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Obbligo POS sui distributori automatici di tabacchi. Gli esercenti dicono NO

A sollevare la questione è stata la Federazione Italiana Tabaccai (FIT) che da un lato ha evidenziato come l’obbligo di POS presso gli esercizi commerciali in vigore dal 30 giugno scorso mette i tabaccai al riparo dalle rapine, dall’altro ha detto no alle commissioni sui pagamenti dei tabacchi e all’obbligo di Pos su alcune tipologie di distributori automatici degli stessi.

Per quanto riguarda il primo punto, la Federazione ha fatto notare che la necessità di rendere tracciabili le vendite di tabacchi non ha senso, visto che si tratta di un prodotto tassato a monte, impossibile da vendere per vie non ufficiali. Inoltre, i tabaccai, che sono concessionari dello Stato, su valori bollati, biglietti del trasporto pubblico locale, ricariche telefoniche o giochi godono di margini bassi, che in media intorno al 5%.

Interessante il secondo punto, quello relativo all’obbligo di Pos sui distributori automatici posti all’esterno delle tabaccherie per la vendita H24.
Sui due temi si sono mossi alcuni rappresentanti di Fratelli d’Italia e Italia Viva, presentando due identici ordini del giorno alla Camera, nel corso dello svolgimento delle dichiarazioni di voto finale di conversione in legge del DL 30 aprile 2022, n. 36.

Sul primo punto relativo alle commissioni, i parlamentari hanno chiesto al Governo di prevedere un credito d’imposta del 100% su questi costi.
Per quanto riguarda il secondo punto, si è fatto presente che in alcuni casi non è possibile inserire un lettore Pos sui distributori di monopoli e che l’obbligo rappresenterebbe un onere fiscale e finanziario troppo pesante per gli esercenti.

I parlamentari hanno evidenziato che “da un recente censimento sulle tipologie di distributori automatici installati presso i tabaccai, con specifico riferimento alle caratteristiche tecniche degli stessi è emerso che alcuni apparecchi sono di ultima generazione e contemplano già l’accettazione della moneta elettronica per il pagamento delle relative transazioni; altri, anche se di ultima generazione, sarebbero potenzialmente adattabili dal punto di vista tecnologico, ma non essendo stati progettati contemplando anche l’implementazione della moneta elettronica non dispongono di uno spazio sufficiente per l’inserimento delle applicazioni necessarie, essendo le dimensioni di tali apparecchi correlate agli usi previsti; altri ancora sono, per così dire, più obsoleti dal punto di vista tecnologico ma ancora assolutamente funzionali a soddisfare le esigenze di vendita e non sono né atti né adattabili alla implementazione della moneta elettronica; ove fosse impossibile l’implementazione della moneta elettronica, e la norma fosse da intendersi perentoria, si assisterebbe alla immediata disattivazione di tutti quegli apparecchi che, come descritto, non sono né atti né adattabili; la dismissione anticipata di un’apparecchiatura, cui consegue la conclusione anticipata dell’ammortamento con i connessi risvolti fiscali, comporta per l’imprenditore, dal punto di vista fiscale, un impatto non trascurabile in funzione del maggior costo imputabile in sede di dichiarazione dei redditi, derivante dal valore residuo del bene dismesso non ancora completamente ammortizzato e un’esposizione finanziaria ingente connessa alla sostituzione di un’apparecchiatura funzionalmente e tecnicamente ancora idonea agli usi previsti”.

A seguito della votazione all’unanimità dei parlamentari, il Governo si è assunto l’impegno a rivalutare i due punti e mettere in atto iniziative a sostegno degli esercenti.

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