Unilever Italia ricorre contro la multa dell’Antitrust

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Unilever Italia ricorre contro la multa dell’Antitrust

11-12-2017 – La politica commerciale adottata da Unilever – divisione Algida – per regolare le forniture di gelati agli esercizi commerciale non sarebbe corretta nei termini della libera concorrenza del mercato e, pertanto, l’Autorità Garante (Antitrust) ha multato la Unilever Italia Mkt. Operations per 60 milioni con la seguente motivazione: “abuso di natura escludente idoneo a ostacolare la crescita dei concorrenti nel mercato del gelato preconfezionato monodose da impulso, nel quale la società italiana della multinazionale anglo-olandese detiene una posizione dominante, principalmente attraverso la vendita dei gelati a marchio Algida“. Si tratterebbe, dunque,  di un abuso per “posizione dominante”, accusa che la multinazionale ha fermamente respinto, annunciando ricorso nelle sedi competenti.
Tutto ha avuto origine dalla segnalazione di un piccolo produttore di ghiaccioli, particolarmente attivo nelle località balneari, in seguito alla quale l’Antitrust ha diramato un comunicato in cui afferma di aver “accertato l’adozione da parte di Unilever di una strategia escludente a danno dei concorrenti (sia quelli piccoli che quelli di maggiore dimensione), composta da un ampio utilizzo di clausole di esclusiva merceologica e da una serie articolata di ulteriori condizioni fidelizzanti, strumenti di politica commerciale e condotte complessivamente volti a mantenere, formalmente o sostanzialmente, l’esclusiva delle forniture agli esercizi commerciali che costituiscono la propria clientela, ostacolando, per tale via, la concorrenza sul mercato. Le politiche di vendita adottate nei confronti degli esercenti assumono un rilievo determinante nell’orientamento delle scelte di consumo finale, fortemente condizionate dall’offerta concretamente disponibile nel luogo ove sorge l’impulso del consumo stesso. Pertanto le condotte abusive sanzionate, obbligando o incentivando la clientela di Unilever a mantenere in offerta una sola marca di gelato, hanno arrecato un sostanziale pregiudizio alla libertà di scelta del consumatore finale, limitandone la possibilità di reperire i gelati offerti dai concorrenti che, per qualità e gusto, avrebbero potuto essere preferiti a una parte dei gelati Algida.”

UNILEVER
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